Onorevoli Colleghi! - Una proposta di legge che intervenga complessivamente sulla pena, sulla sua previsione, sulle singole circostanze del reato, piuttosto che sulle modalità di estinzione della pena, risiede nella esigenza di rendere effettive le pene ad oggi disposte dal legislatore, con l'evidente risultato, nella certezza del diritto, di disporre anche la certezza della pena.
      Il bisogno di sicurezza e il conseguente deficit di sicurezza avvertito dai cittadini ci impongono di ridisegnare il sistema sanzionatorio non prescindendo dalle aspettative di retribuzione giuridica costantemente espresse dall'opinione pubblica.
      In questo quadro, l'orientamento a favore di pene meno afflittive si caratterizza con la ricerca della loro effettività, salvaguardando il fondamento costituzionale della funzione rieducativa della pena con l'adozione di un modello sanzionatorio caratterizzato da elevata flessibilità.
      E, coerentemente, tale orientamento salvaguarda il mantenimento delle pene dell'ergastolo e la eliminazione delle sanzioni pecuniarie, foriere di disorientamento nelle valutazioni della collettività.
      Il progetto legislativo aumenta considerevolmente il numero delle pene principali, in ragione dell'innesto tra di esse di molte delle attuali pene accessorie, sanzioni sostitutive o modalità esecutive della reclusione, pur mantenendo la distinzione tra pene principali e pene accessorie. Le pene principali si distinguono in:

          pene detentive o restrittive della libertà personale;

          pene interdittive;

          pene prescrittive;

          pene ablative.

      Il progetto di legge promuove a pene principali molte delle attuali pene accessorie,

 

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che sono sembrate congrue come pene retributive nei limiti della proporzione, pur se orientate verso la prevenzione speciale. La rivalutazione è determinata dalla scelta del modello sanzionatorio rieducativo ed è convalidata dal pieno rispetto del principio di sussidiarietà. L'incremento delle pene principali porta a un corrispondente decremento delle pene accessorie, la cui previsione si colloca chiaramente in un'ottica che privilegia la prevenzione speciale.
      Anche per le cause di estinzione della pena si ribadisce la regola della nominatività e della qualificazione espressa.
      La disciplina della prescrizione della pena prevede l'abbassamento dei limiti minimi e massimi del tempo utile a prescrivere. Sono altresì previsti interventi in materia di sospensione condizionale della pena (in ordine a limiti ed età) così come di sostegno rieducativo, a integrazione del quadro giuridico del regime sanzionatorio.
 

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